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SPUNTI DAI SUOI DISCORSI ATTORNO ALLA VALIDITA’ DEL MATRIMONIO

Benedetto XVI e la Rota Romana

Giuseppe Di Leo

Benedetto XVI e la Rota Romana Nella visione ecclesiologica di Benedetto XVI la dimensione giuridica non è meno importante della dimensione teologica. Il campo della giurisprudenza matrimoniale rotale ne è la dimostrazione lampante. A margine, l’ermeneutica teologica del Concilio Vaticano II operata dal teologo Joseph Ratzinger collima con il magistero canonistico di Eugenio Corecco, il cui punto fermo era la convinzione dell’imprescindibile ruolo pregiuridico della teologia.


Sono cinque i discorsi che Benedetto XVI ha rivolto, da quando è stato eletto al Soglio di Pietro, ai giudici e officiali del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Estrapolo i cinque temi principali dei discorsi papali: la migliore procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale (I); il significato dell’espressione “verità del matrimonio” (II); il valore della giurisprudenza rotale nel complesso dell’amministrazione della giustizia nella Chiesa (III); la ricezione neitribunali ecclesiastici delle cause di nullità matrimoniale per motivi di incapacità psichica (IV); i rapporti fra giustizia ecclesiastica, carità e verità (V).

(I) Sulle cause di nullità matrimoniale resta fondamentale l’istruzione Dignitas connubii promulgata da Giovanni Paolo II. Riferendosi ad essa, papa Ratzinger mette in guardia dal considerarla divergente dal sinodo sull’Eucaristia, svoltosi nell’ottobre 2005 in Vaticano. Infatti “potrebbe sembrare a prima vista che la preoccupazione pastorale riflessa nei lavori del Sinodo e lo spirito delle norme giuridiche raccolte nella Dignitas connubii divergano profondamente tra di loro, fin quasi a contrapporsi. Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non canonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riaccostarsi al banchetto eucaristico. Dall’altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero porre dei limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenticare la finalità del processo. Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale” (Udienza alla Sacra Rota del 28 gennaio 2006). Se la problematica del rapporto fra fede e ragione è una delle peculiarità di questo pontificato, essa –afferma Benedetto XVI- diventa “di fondamentale importanza” anche in questa materia, perché “se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l’istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d’indole giuridica” (ibidem).


(II) In un contesto culturale, afferma ancora il Papa nell’udienza alla Sacra Rota del 27 gennaio 2007, “segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico”, l’espressione “verità del matrimonio” rischia di essere manipolata “a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale”. Benedetto XVI dichiara errata la tesi di coloro ai quali “sembra che la dottrina conciliare sul matrimonio, e concretamente la descrizione di questo istituto come “intima communitas vitae et amoris (Cost. past. Gaudium et spes, n.48), debba portare a negare l’esistenza di un vincolo matrimoniale indissolubile, perché si tratterebbe di un ideale al quale non possono essere obbligati i cristiani normali. Di fatto, si è diffusa anche in certi ambienti ecclesiali la convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente cioè dalla verità circa la loro condizione personale” (ibidem). Nel magistero papale a questo punto interviene la dimensione antropologia del matrimonio, basata sulle parole di Gesù nel vangelo di Matteo: “Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. Quindi, “l’indissolubilità del matrimonio non deriva dall’impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del potente legame stabilito dal Creatore” (ibidem). Riecheggia l’insegnamento di Giovanni Paolo II e dei suoi due giuristi di curia di riferimento, i cardinali Vincenzo Fagiolo e Francesco Maria Pompedda. Quest’ultimo, riferendosi alla volontà dei nubendi, affermò nel 2003 che sarebbe stato “più corretto parlare non già di intenzione sacramentale, bensì semplicemente di intenzione matrimoniale. Se infatti fosse possibile distinguere l’intenzione matrimoniale naturale da quella matrimoniale sacramentale – e sovente si preme perché ciò avvenga - si finirebbe con l’operare un’ultima frattura, irreversibile questa e gravissima, e sarebbe conferita all’uomo la facoltà di scardinare e riformare lo statuto ontologico dato da Dio alle realtà create e redente”.


(III) La funzione nomofilattica del Tribunale della Rota Romana è stata ricordata da Benedetto XVI nell’udienza ai giudici e officiali della medesima del 26 gennaio 2008. Citando la Costituzione apostolica Pastor bonus, il Papa ha rilevato che “siccome i processi canonici riguardano gli aspetti giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione della Chiesa, l’esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diventa un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo”. La funzione nomofilattica non può, cedendo alle lusinghe del mero giuspositivismo, prescindere dalla Tradizione magisteriale e deve essere capace di sintesi rispetto alle giurisprudenze ecclesiastiche locali.


(IV) Già Giovanni Paolo II avvertiva il rischio del moltiplicarsi, quasi automatico, delle cause di nullità. Preoccupazione che fa sua Benedetto XVI durante l’udienza del 29 gennaio 2009. Riguardoall’incapacità di uno dei nubendi, il Papa distingue tra “una maturità psichica che sarebbe il punto d’arrivo dello sviluppo umano e la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio” e inoltre tra incapacità e difficoltà, “in quanto solo l’incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio”. Senza tralasciare, coma già ricordava Giovanni Paolo II alla Rota Romana nel 1988, la concezione canonistica di normalità, comprendente “anche moderate forme di difficoltà psicologica e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e ogni forma di psicopatologia”. Pertanto, “la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio” e non al contrario commisurata “in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell’unione coniugale mediante l’adempimento degli obblighi essenziali”.


(V) Distingue, papa Ratzinger, ma non contrappone. Per esempio, nell’udienza ai giudici rotali del 29 gennaio di quest’anno il Pontefice ricorda che anche nella giurisprudenza rotale non possono contrapporsi carità e verità. Spiega Benedetto XVI: “In questa linea, riferendosi più specificamente alla vita della Chiesa, alcuni ritengono che la carità pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle persone che si trovano in situazione matrimoniale irregolare”. Ma i giudici devono avere, fra le altre, anche la virtù della fortezza. “Quest’ultima diventa più rilevante quando l’ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell’ambiente sociale”.

Summa veritas, summa caritas.